LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dalla S.I.B. S.p.a. per la ristrutturazione
della  seggiovia  "Ciuk-La  Rocca",  su  area  ubicata  nel comune di
Valdisotto, mapp. 794, 795, 934, 940, foglio 14, e mapp.  106, 1,  5,
8, 11, 47, foglio 19, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del
decreto ministeriale  2  ottobre  1974,  cosi'  come  modificato  dal
decreto  ministeriale  16 ottobre 1976, nonche' gravata da vincolo di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui  all'art.  1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione   prodotta,   la   particolare   rilevanza   "sociale"
dell'opera  in  argomento,  diretta  al  soddisfacimento di interessi
sociali, consistenti in completamento di  un  programma  di  impianti
sciistici con la rilevante partecipazione economica del comune;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  sociali  ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione  del  fatto
che   trattasi   di  ristrutturazione  di  impianto  esistente  senza
mutamento paesaggistico del luogo;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del  piano  paesistico,  consistenti  in
caratteri   geomorfologici   di   grande   dimensione,   assenza   di
significative presenze antropiche;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Valdisotto, mappali 794, 795, 934,  940,  foglio
14   e  mappali  106,  1,  5,  8,  11,  47,  foglio  19,  dall'ambito
territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al  sindaco  del comune di Valdisotto copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  comunale: il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge
29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, addi' 4 aprile 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO